Art. 3.

      1. Gli enti, le società, pubbliche e private, le organizzazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale che prestano servizio di teleassistenza e di telesoccorso sanitari devono garantire un puntuale e tempestivo soccorso nei casi di difficoltà o di emergenza degli utenti collegati e devono comunque soddisfare i seguenti requisiti:

          a) presenza di una struttura di direzione sanitaria responsabile delle procedure operative e della centrale di ascolto;

          b) dotazione tecnologica di ricezione-ascolto ed elaborazione dati certificata dal Ministero delle comunicazioni;

          c) presenza, nell'arco delle ventiquattro ore, di personale tecnico qualificato che sovrintenda alla funzionalità della centrale d'ascolto e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione installate presso le utenze;

          d) installazione e gestione di apparecchiature terminali di telecomunicazione presso l'utenza, dotate del sistema di vivavoce.